Al personale docente e ATA
e p.c. al DSGA
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lnvito atta fruizione delte ferie – Personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato.
Premesso che [e ferie sono un diritto dei lavoratori garantito datl.a Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modatità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico.
A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modatità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibitità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:
o Art. 55 detta Legge 24 dicembre 2012, n, 228 (Legge di Stabitità 2013) recita: “ll personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità disostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
o D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabitità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. ll presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione difruire delle ferie”.
o L’art. 38 det CCNL- Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 1 3, comma 15 del CCNL 29/1 1/2007, è cosi sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
A seguire anche [a dichiarazione congiunta n. 2 attegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “ln relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del l4/09/2012 e prot. 94806 del9/1 1/2012- Dip. Funzione Pubblica prot.32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 detl’9/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
ln considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti e il personate ATA con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contrattia T.D. sino al 30/06/2025).
Per il personate con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delte ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione dette ferie maturate.
Al fine di predisporre il piano ferie per il periodo di sospensione delle lezioni a.s.2024/2025, si invita il personale docente e ATA che intende fruire di ferie e/o recuperi, a presentare domanda all’Ufficio di Segreteria.
Si ricorda inoltre che le eventuali ferie residue a.s. 2023/2024, dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04/2025, Art. 13 comma 10 CCNL 2007.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazie MELE
Personale scolastico