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Opuscolo informativo per lavoratrici madri

Opuscolo informativo per lavoratrici madri (ex D. Lgs 26 marzo 2001, n° 151 e art. 18, comma 1, lett. i) e l), D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)

Descrizione

L’Istituto Comprensivo Statale Camerota prevede, all’interno del proprio organico, una serie di ruoli coperti da lavoratrici appartenenti rispettivamente alle categorie del personale docente, amministrativo e ausiliario. Inoltre, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, è possibile che i luoghi di lavoro di competenza scolastica possano essere frequentati da soggetti equiparate ex lege alle lavoratrici quali tirocinanti, che peraltro possono operare nei laboratori didattici.

Il D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’ art. 15 della legge 8 marzo 2000, n° 53”, al Capo II, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi di età del figlio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8. Tale diritto é esteso anche al lavoro part time.
Così come previsto dalla normativa, alla tutela della maternità sono interessati il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza d’Istituto.
Gli Enti preposti alla vigilanza in merito alle lavoratrici sono la Direzione Territoriale del Lavoro e l’A.S.L. di competenza.
La tutela della maternità comprende il periodo di gravidanza e fino al 7° mese di età del figlio (art. 6, D. Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.) e, del caso, fino al periodo di allattamento.

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