Circolare 3707

Regolamento per l’assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici

Divieto di fumo negli ambienti scolastici

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Personale scolastico

Al Personale Docente e A.T.A.
e agli Esperti, ai Consulenti, ai Fornitori e ai
Visitatori
e alle Alunne e agli Alunni
e ai Detentori della responsabilità
genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli
Affidatari delle Alunne e degli Alunni
dell’Istituto Comprensivo Statale
Camerota
LORO SEDI

OGGETTO: regolamento per l’assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

  • l’art. 32 della Costituzione, secondo il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
  • la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
  • la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69, in sede di applicazione della legge n. 584 dell’11 novembre 1975;
  • la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995, statuente “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
  • la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4, recante “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
  • l’art. 52, comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • l’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3, disciplinante “Tutela della salute dei non fumatori”;
  • l’art. 7 della Legge 31 ottobre 2003, n° 306, recante “Modifiche all’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformita’ alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco”;
  • il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 di “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»”;
  • la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004, recante “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
  • l’“Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, Rep. n° 2153 del 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
  • gli artt. 189 e 190 della Legge 30 dicembre 2004, n° 311, recanti rispettivamente l’introduzione dell’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e la gestione dei proventi delle prefate sanzioni amministrative;
  • il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., in particolare gli artt. 18, c. 1, lett. f); 19, c. 1, lett. a); 20, c. 2, lett. b); 64, c. 1; 163; 223, c. 1; 235; 236; 237;
  • il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
  • il D. L. 12 settembre 2013, n° 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 novembre 2013, n° 128, recante: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
  • l’art. 24 del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n° 6, regolante la “Riduzione dell’offerta e tutela dei minori” dal fumo,

DISPONE

  • il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica emarginata;
  • il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’istituzione scolastica. A tal proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i.;
  • l’obbligo, in capo a tutto il personale docente e ATA, del rilevamento di eventuali violazioni e di comunicazione ai funzionari incaricati all’elevazione di sanzioni, ponendo particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l’intervallo, anche all’esterno degli edifici e al cambio dell’ora di lezione.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.
Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Grazia MELE

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