Circolare 3705

Disposizione di divieto di assunzione di alcool

Dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125

Avatar utente

Personale scolastico

Al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125, recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”1, nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, rubricato: “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131” 2, la sottoscritta D.S. dell’Istituzione a margine

DISPONE

il divieto di assunzione di alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone.
Appare appena il caso di rammentare che “il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori”.
Fa presente che il prefato quadro normativo prevede che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL territorialmente competente, abbiano la facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei nei confronti del personale docente e che il riscontro di livelli elevati di alcol possa comportare un allontanamento dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti dalla surrichiamata Legge n° 125/’01 (multa da 516 a 2.582 euro) e dal D. Lgs. n° 81/’08 (per chi non rispetta le disposizioni aziendali arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro), nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Nel parteciparvi della piena disponibilità della scrivente a fornire chiarimenti e approfondimenti sulla problematica in parola, viene colta l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Grazia MELE

Documenti

Circolari, notizie, eventi correlati